Forni
![Oven.png](https://static.wixstatic.com/media/fb133f_062e1189c8fb4d71a96b6310810ab63c~mv2.png/v1/fill/w_458,h_491,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Oven.png)
Obblighi dei fornitori
i) ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno;
ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato;
iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati
membri, a richiesta;
iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello;
vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico;
vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dall’allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico;
Obblighi dei distributori
a) ciascun forno esposto nel punto vendita rechi l’etichetta per ciascun compartimento messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta;
b) i forni offerti in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte A, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII;
c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;
I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"
![Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg](https://static.wixstatic.com/media/fb133f_25122d1308704c3eb95273d3a2d03e6a~mv2.jpg/v1/fill/w_6,h_14,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/fb133f_25122d1308704c3eb95273d3a2d03e6a~mv2.jpg)