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Forni

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Obblighi dei fornitori

i) ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno; 

ii) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato; 

iii) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati
membri, a richiesta;

iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; 

v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello; 

vi) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico; 

vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dall’allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico;

Obblighi dei distributori

a) ciascun forno esposto nel punto vendita rechi l’etichetta per ciascun compartimento messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; 

b) i forni offerti in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte A, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII; 

c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;

d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

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