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Cappe

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Obblighi dei fornitori

(a) ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2; 

(b) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato; 

(c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;

(d) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; 

(e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; 

(f) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;

 

g) una scheda del prodotto elettronico, a norma dell’allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico.

Obblighi dei distributori

a) ciascuna cappa da cucina per uso domestico esposta nel punto vendita sia provvista dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; 

b) le cappe da cucina per uso domestico offerte in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII;

c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

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