Asciugabiancheria
Obblighi dei fornitori
a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia munita di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III e, per un'asciugabiancheria multitamburo per uso domestico, conformemente all'allegato X;
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b) i valori dei parametri della scheda informativa del prodotto di cui all'allegato V sono inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
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c) se espressamente richiesto da un rivenditore, la scheda informativa del prodotto è resa disponibile in forma stampata;
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d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
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e) qualsiasi pubblicità visiva riguardante un modello specifico di asciugabiancheria per uso domestico contenga la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica disponibili sull'etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;
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f) il materiale tecnico-promozionale relativo a un modello specifico di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, che ne descrive i parametri tecnici specifici, comprende la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
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g) un'etichetta elettronica nel formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico;
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h) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei rivenditori una scheda informativa elettronica del prodotto di cui all'allegato V.
Obblighi dei distributori
a) ciascuna asciugabiancheria per uso domestico, nel punto vendita, anche in occasione di fiere, rechi l'etichetta fornita dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), con l'etichetta esposta per gli apparecchi da incasso in modo da essere chiaramente visibile e per tutti gli altri apparecchi in modo da essere chiaramente visibile all'esterno sulla parte anteriore o superiore dell'asciugabiancheria per uso domestico;
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b) in caso di vendita a distanza, l'etichetta e la scheda informativa del prodotto sono fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
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c) qualsiasi pubblicità visiva per uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico, anche su Internet, contenga la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica disponibili sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
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d) il materiale tecnico-promozionale relativo a un modello specifico di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, che ne descrive i parametri tecnici specifici comprende la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII.