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Scaldacqua

Electric local water heater .png

Obblighi dei fornitori

a) ciascun tipo di scaldacqua sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, per ciascuno scaldacqua è presente una seconda etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto
all'allegato III;
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b) ciascuno scaldacqua sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, dove: per ciascun tipo di scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV;
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c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
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d) qualsiasi pubblicità relativa ciascun modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per tale modello;
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e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
 
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informati­ vo, a quanto disposto all'allegato III, sia messa a dispo­sizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;
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g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua, mentre per i modelli di scaldac­qua a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.

Obblighi dei distributori

a) presso il punto vendita, ciascun modello di scaldacqua riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, all’esterno della parte anteriore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; 
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b) gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'appa­recchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'of­ ferta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;
​
c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per tale modello;
​
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

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